Articolo 76-Finanziamento della giustizia

1. Le spese processuali saranno determinate in base alla capacità economica del contendente.
2. Lo Stato veglierà perchè le risorse finanziarie, umane e tecnologiche siano garantite in virtù del principio di sufficienza e di ottimizzazione allo scopo che la giustizia possa svolgere i propri compiti.