Articolo 75-Cooperazione del Potere Esecutivo

1. Le sentenze e le altre risoluzioni finali dei giudici e dei tribunali devono essere adempite. In caso d’inadempimento volontario da parte della persona fisica o giuridica, saranno eseguite per mezzo di costrizione forzata.
2. La giustizia è gratuita per tutti quegli individui che non hanno adeguate risorse finanziarie, in conformità dei parametri stabiliti dalla legge in materia.