Articolo 74-Procedimenti giudiziari

1. I procedimenti giudiziari saranno pubblici, salvo circostanze eccezionali, in precedenza previsti dalla legge al fine di garantire l’inviolabilità delle vittime.
2. Tutte le questioni saranno istruite preferibilmente in modo orale, nonostante la digitalizzazione degli atti giudiziari.
3. Le sentenze e ordinanze sono pubbliche e devono avere adeguata motivazione in conformità con le regolazioni costituzionali, saranno redatte per iscritto e comunicate a tutte le parti comparite nel processo.