Articolo 73-Incompatibilità

1. I membri del potere giudiziario non possono appartenere a partiti politici o sindacati, tranne le associazioni professionali corrispondenti.
2. La legge stabilisce le incompatibilità tassate che riguardano i membri della magistratura durante il loro incarico. In nessun caso sarà proibito il loro diritto alla libertà di espressione, di opinione e di creazione intellettuale.