Prima

1. Al momento della dichiarazione d’indipendenza e fino a quando non sia pubblicata questa Costituzione, il Presidente della Generalitat continuerà ad agire come capo di stato in carica.
2. I suoi compiti saranno: presiedere l’Assemblea Costituente, convocare il referendum per l’approvazione di questa Costituzione e rappresentare la Catalogna di fronte alla comunità internazionale.
3. Convocare elezioni legislative e presidenziali.

Articolo 95-Controllo giudiziario

1. La Camera di Garanzie Costituzionali non è competente a rivedere d’ufficio o ex parte il testo della riforma una volta approvato dal referendum popolare.
2. Nessun partito politico, istituzione pubblica o di diritto privato ha legittimità per presentare ricorso d’incostituzionalità di fronte a una parziale riforma della Costituzione, una volta approvata dal popolo in un referendum.

Articolo 94-Collegamento al diritto internazionale

1. In nessun caso, la riforma costituzionale può portare a decisioni che violino il diritto internazionale relativo ai diritti fondamentali sanciti dal Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 93-Referendum popolare

1. Se la riforma costituzionale è completa e comprende alcuni degli articoli che garantiscono i diritti fondamentali, deve essere sottoposta a un referendum entro 30 giorni una volta approvata dal Parlamento.
2. Il referendum sarà vincolante e richiederà per la sua approvazione la partecipazione di una maggioranza semplice dei votanti e dei voti validamente espressi.