Articolo 95-Controllo giudiziario

1. La Camera di Garanzie Costituzionali non è competente a rivedere d’ufficio o ex parte il testo della riforma una volta approvato dal referendum popolare.
2. Nessun partito politico, istituzione pubblica o di diritto privato ha legittimità per presentare ricorso d’incostituzionalità di fronte a una parziale riforma della Costituzione, una volta approvata dal popolo in un referendum.