Articolo 93-Referendum popolare

1. Se la riforma costituzionale è completa e comprende alcuni degli articoli che garantiscono i diritti fondamentali, deve essere sottoposta a un referendum entro 30 giorni una volta approvata dal Parlamento.
2. Il referendum sarà vincolante e richiederà per la sua approvazione la partecipazione di una maggioranza semplice dei votanti e dei voti validamente espressi.