Articolo 77-Responsabilità patrimoniale dello Stato

1. Lo Stato è responsabile per danni occasionati per errori giudiziari e/o per il funzionamento anormale dell’Amministrazione della giustizia.
2. Ogni anno sarà fornito alla Corte Suprema della Repubblica un fondo di bilancio specifico al fine di risarcire le vittime di crimini violenti, se il colpevole è stato dichiarato insolvente, fatto salvo il diritto di ripetizione se migliorasse fortuna.