Articolo 62-Pubblicità e trasparenza degli informi della Corte

1. La Corte dei Conti pubblica una relazione annuale con l’esposizione dei deficit e delle deviazioni economiche rilevate.
2. I partiti politici hanno il dovere ineludibile di consegnare alla Corte il bilancio di ogni anno, con i dettagli delle spese volte a campagne elettorali.
3. Le conclusioni e le raccomandazioni della Corte saranno date al Parlamento e al Governo dello Stato.