Articolo 63-Autorità nazionale anticorruzione

1. Il Parlamento della Catalogna nomina il direttore dell’Autorità nazionale anticorruzione con mandato nel corso di una legislatura, e lui assegna la dotazione di bilancio adeguata per adempire i suoi compiti in modo efficiente.
2. L’Autorità ha competenza esclusiva nelle indagini su tutti i casi di presunta corruzione politica e/o amministrativa. Non appena rilevata su un ragionevole sospetto di reato, consegnerà una relazione al Procuratore Generale della Catalogna.
3. Ha piena indipendenza e agisce con assoluta imparzialità. Nessuno dei suoi posti direttivi può appartenere a partiti politici.