Articolo 61-Corte dei Conti

1. È l’organismo di ordinamento esterno per i conti pubblici dell’amministrazione dello Stato e degli altri enti locali.
2. È composto di dieci amministratori nominati dal Parlamento, con un accordo che richiede maggioranza qualificata.
3. Svolge il suo ruolo collegialmente e ha un mandato di 5 anni, rinnovabile per altri cinque.
4. Attua con piena autonomia organizzativa, funzionale e di bilancio, secondo la legge.
5. Devono essere regolate mediante legge lo statuto personale, le incompatibilità, le ragioni per la cessazione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte dei conti.