Articolo 60-Competenze dei Difensori Civici

1. Il Parlamento deve fornire al Difensore Civico e i Comuni ai Difensori Civici Locali la struttura materiale e le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
2. Il governo della Catalogna ha l’obbligo di cooperare con il Difensore Civico. In caso di ripetuti fallimenti, il Difensore può imporre le sanzioni previste dalla legge.
3. I Difensori esercitano le loro funzioni con piena indipendenza e obiettività, sono immutabili e possono essere rimossi o sospesi per le ragioni in precedenza stabilite dalla legge solo.