Articolo 59-Sistema di elezione dei Difensori

1. I Difensori dello Stato e quelli Regionali sono persone fisiche non adscrite a nessun partito politico durante il loro mandato.
2. Saranno eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un periodo non prorogabile de dieci anni, tra i cittadini dei loro rispettivi territori.