Articolo 33-Divieto di discriminazione della populazione reclusa

1. I lavori forzati di qualsiasi persona priva di libertà non sono ammessi.
2. Nel caso di svolgere voluntariamente un’attività produttiva durante l’adempimento della pena in un centro penitenziario, il / la carcerato /-a avrà diritto di ricevere uno stipendio non inferiore al minimo interprofessionale.
3. I condannati alla pena di prigione avranno gli stessi diritti basilari e le stesse garanzie costituzionali delle persone libere, tranne quelli di cui siano stati privi in modo temporale e di forma esplicita da risoluzione ferma del tribunale.