Articolo 34-Diritto alla libertà di matrimonio

1. L’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi con piena eguaglianza giuridica, indipendentemente dell’orientazione sessuale della persona scelta liberamente.
2. I rapporti giuridici delle coppie che coabitano hanno gli stessi diritti civili e sociali delle famiglie legate dal matrimonio
3. La separazione matrimoniale e il divorzio sono esplicitamente riconosciuti e protetti dalla legge, che ne determinerà i requisiti del procedimento.