Articolo 32-Il principio di legalità

1. La Costituzione, la legge e il resto dell’ordinamento giuridico diventano d’imperativo adempimento per tutti i cittadini, con indipendenza della loro nazionalità, residenza o condizione sociale.
2. Nessuno potrà essere sancito o condannato per azioni oppure omissioni che non siano esplicita e tassativamente previste nella legge anteriormente alla data della loro esecuzione.
3. Le pene privative di libertà e le misure di sicurezza che seguono i reati mireranno sempre alla reinserzione sociale dell’individuo, senza pergiudizio della corrispondente componente afflittiva.