Articolo 29-Diritto al lavoro

1. Tutti hanno diritto di lavorare in condizioni dignitose, diritto di che vengano adottate apposite misure di sicurezza allo scopo di prevedere i rischi di incidenti, e diritto di ricevere uno stipendio equo.
2. Le organizzazioni sindacali veglieranno sull’adepimento dei diritti garantiti nei patti collettivi, e goderanno di leggitimazione per presentare le apposite reclamazioni presso la giurisdizione del lavoro.