Articolo 30-Diritto di protezione per malattia e di Sicurezza Sociale

1. Tutte le persone hanno diritto di assistenza sanitaria gratuita in caso di urgenza, indipendentemente della loro situazione amministrativa o di lavoro.
2. Gli assegni della Sicurezza Sociale verranno garantite, in regime di proporzionalità equa, per tutti i cittadini che lungo la loro vita abbiano contribuito al sostegno del sistema pubblico. La legge ne stabilirà le quantità economiche minima e massima per anno, che non potranno mai essere inferiori alla rendita basilare di vita dignitosa.