Articolo 28-Diritto alla proprietà privata ed a un alloggio dignitoso

1. È riconosciuto il diritto alla proprietà privata, il che non impedisce di esigere al suo legitimo titolare l’adempimento dei doveri inerenti all’inseparabile funzione sociale.
2. Nel caso d’interesse pubblico, le Amministrazioni potranno espropriare o restringere il diritto di proprietà o di uso, il che non impedisce la corrispondente indemnizzazione economica.
3. Tutti hanno diritto a un alloggio dignitoso. Tutti i poteri pubblici sono costretti di mettere a disposizione dei cittadini in situazione di povertà o di rischio di esclusione soziale una
percentuale minima di alloggi in regime di affitto sociale equivalente al 10% del parco costruito in ciascuno dei communi.