Articolo 27-Presunzione d’innocenza e ricorso giurisdizionale

1. Qualsiasi cittadino può presentare ricorso in reclamo di ricorso giurisdizionale effettivo presso la Camera delle Garanzie Costituzionali della Corte Suprema, esaurite le strutture ordinarie del sistema giuridico.
2. Tutti hanno diritto alla presunzione d’innocenza, ad un giudice ordinario predeterminato dalla legge, alla diffesa e all’assistenza giuridica di un avocato, di essere informato dell’accusa elevata a suo carico, di non dichiarare contro se stesso, ad un processo pubblico entro una scadenza ragionevole e di propporre le apposite prove allo scopo della propria diffesa.