Articolo 13-La libertà religiosa

1. La libertà religiosa e di culto è garantita. Tutti hanno diritto di scegliere liberamente la loro religione e le convinzioni filosofiche, e a praticarle in modo pacifico.
2. Lo Stato si dichiara aconfessionale e, conseguentemente, nessuna religione non potrà venire sovvenzionata da capitale pubblico.
3. Le pratiche di uso del velo integrale, che nasconda il volto negli ambiti pubblici sotto appiglio della religione, non meritano la protezione della legge.