Articolo 14-La libertà personale

1. Nessuno può essere privato della sua libertà, libera circolazione e residenza, fatti salvi i casi esplicitamente già raccolti dalla legge.
2. Tutta personna che venga privata di questo diritto fondamentale o a cui sia restrinto in modo preventivo deve essere immediatamente informata dei motivi. Essa rimarrà sotto protezione e custodia della polizia, goderà di assistenza giuridica, e avrà diritto di essere trasferita davanti al giudice predeterminato dalla legge, entro un massimo di 24 ore.
3. Qualunque persona a cui venga imputato un reato gode del diritto di essere sottoposta a giudizio entro una scadenza ragionevole.