Articolo 12-La nazionalità

1. In conformità di quello che stabilisce la legge, la nazionalità catalana si acquista per nascita, matrimonio, residenza, adozione o per accordo di reciprocità con un altro Stato.
2. Tutti i citadini della Catalogna che, entro un anno dalla promulgazione di questa Costituzione, cosí lo scelgano liberamente, potranno sfruttare la doppia nazionalità, catalana e spagnola, purché la Spagna riconosca loro il diritto a conservarla.
3. I catalani continueranno ad essere cittadini europei con tutti i diritti e i doveri di cui godono nel momento che si costituisca la Repubblica Catalana.