Articolo 11-Diritti dei minori

1. I minori e, specialmente, i bambini, godono della protezione speciale che i trattati internazionali ed europei conferiscono loro.
2. Lo Stato garantirà il normale sviluppo della loro personalità integrale, finché essi raggiungano la maggiore età.
3. I diritti fondamentali all’educazione, alla formazione fisica e culturale, e allo sport meritano un’attenzione speciale e avvranno priorità nell’assegno budgetario della pubblica spesa.