Articolo 10-Protezione della famiglia

1. La famiglia sarà oggetto di protezione speciale, con indipendenza del fatto che le persone riguardate abbiano deciso di vivere in un rapporto eterosessuale, omosessuale, monoparentale o di qualsiasi altra natura.
2. La bigamia e la poligamia restano proibite dall’ordinamento giudiziario, giacché attentano contro la dignità della persona.
3. I poteri pubblici favoriranno la conciliazione tra la vita familiare e quella professionale, con politiche che mirino a proteggere il livello delle retribuzioni quando vi siano figli minori.
4. Lo Stato favorirà la distribuzione pari dei compiti domestici tra tutti i membri, con indipendenza del genere.