Articolo 9-Protezione dell’ambito privato

1. Tutti hanno diritto a che sia rispettata la loro vita personale e familiare, senza alcuna ingerenza pubblica ne privata, ciò che include l’inviolabilità del proprio domicilio, la segretezza della corrispondenza postale, telematica e elettronica.
2. Non è ammessa forma alcuna di ispezione o perquisizione senza consenso esplicito del titolare o autorizzazione giudiziaria motivata, se non in situazioni di urgenza per reati flagranti.