Articolo 8-La dignità e l’integrità umana

1. La vita è inviolabile. Non è ammessa la pena di morte.
2. Nessuno può essere sottomesso a torture o a modi degradanti che disprezzino la sua dignità di essere umano.
3. Tutti hanno diritto alla libertà personale, all’integrità fisica e psichica e alla scelta del luogo di residenza.
4. Lo Stato provvede a che tutte le persone in situazione di necessità o di rischio di esclusione sociale godano di una rendita minima garantita che gli permetta una vita dignitosa.