Articolo 7-L’eguaglianza

1. Nessuno può essere discriminato per ragione di sesso, etnia, origine, credenze religiose o politiche, opinioni, disabilità fisica o psichica, lingua, orientamento sessuale o qualsiasi altra circonstanza personale, sociale o culturale.
2. L’istituzione giuridica dei “privilegiati” (giudicabili da tribunale speciale) è ritenuta un vantaggio inammissibile in uno Stato democratico di Diritto e, quindi, si dichiara che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, senza nessuna differenza.
3. L’uomo e la donna hanno diritto a uno stipendio uguale per un lavoro equivalente.
4. Lo Stato garantisce il principio fondamentale dell’eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, con particolare insistenza nell’ambito dell’educazione, del lavoro e dell’accesso agli impieghi di responsabilità pubblica.