Articolo 81-Poteri della Camera di Garanzie Costituzionali

1. È responsabile della risoluzione dei ricorsi d’incostituzionalità e dei ricorsi giurisdizionali.
2. Le sue decisioni sono definitive, nonostante le risorse che il diritto internazionale preveda presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e presso la Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato e contro di loro non si può interporre alcuna impugnazione, ordinaria o straordinaria.
4. Il ricorso giurisdizionale può essere presentato da qualsiasi cittadino o persona giuridica che richiami un diritto fondamentale per difendere interessi legittimi.