Articolo 80-La Camera di Garanzie Costituzionali

1. È composta di cinque giudici con competenza esclusiva per risolvere le controversie in ultima analisi, in materia di diritti fondamentali.
2. La sua composizione è regolata da una legge specifica in conformità dei seguenti criteri: uno sarà eletto a suffragio universale; uno dalla magistratura; uno dal Parlamento con una maggioranza di 3/5 dei deputati; uno dal Consiglio di Ordini di Avvocati e Procuratori della Catalogna; e l’ultimo dai Difensori locali.