Articolo 57-Sviluppo del territorio

1. Le Amministrazioni pubbliche eseguono le loro funzioni nel territorio d’accordo con i principi di deconcentrazione, decentramento, sussidiarietà e prossimità.
2. Lo statuto giuridico degli impiegati nel servizio dell’Amministrazione pubblica fisserà il regime di incompatibilità, la garanzia della formazione tecnica continuata cosí come le formalità di accesso.