Articolo 56-L’Amministrazione dello Stato

1. L’Amministrazione dello Stato è l’ente pubblico incaricato di eseguire le funzioni esecutive attribuite al Governo da questa Costituzione.
2. Si regge dai principi di obiettività, di difesa degli interessi generali, di sottomissione alla legge e di servizio pubblico.
3. D’accordo con il principio di transparenza, deve rendere pubblica, con periodicità minima annuale, l’informazione necessaria in modo che i cittadini possano valutare l’efficacia della sua pratica.