Articolo 38-L’eguaglianza e la mediazione nei conflitti vicinali

1. Nel caso di conflitto di convivenza, la volontà di conciliazione e di mediazione tra le persone che abitano nel comune, sarà la chiave di volta del modo di agire dei Difensori Locali.
2. Nel’esercizio della loro funzione, i Difensori goderanno di piena indipendenza per quanto riguarda gli altri poteri pubblici, specialmente quelli del Comune.
3. Lungo il periodo di mandato, i Difensori non potranno assumere contemporaneamente alcun altro incarico politico, specialmente di direzione dei partiti in cui militino.
4. La durata minima del mandato sarà di 3 anni, e quella massima di 5 anni, senza che si possanno presentare nuovamente alla rielezione.
5. L’incarico non verrà retribuito, benché la Corporazione Locale sia costretta a provvedere l’apposito uffizio con i mezzi umani e materiali necessarii, ed ad asumere le spese inerenti alla sua funzione.