Articolo 37-Diritti dei cittadini

1. L’ordinamento giuridico riconosce come un valore democratico il diritto dei cittadini a prendere parte agli affari pubblici del loro luogo di residenza, d’accordo col principio di prossimità.
2. L’esercizio delle competenze proprie degli enti locali potrà essere sorvegliato dal Difensore Civico Locale, che veglierà sulla diffesa dei diritti degli amministrati presso il Comune, e proporrà le apposite raccomandazioni.