Articolo 24 Diritto alla revoca delle cariche elettive

1. I mandati elettorali avranno una scadenza di due legislature. Le cariche elettive non potranno presentarsi di nuovo finché sia trascorso un periodo minimo di 10 anni.
2. Gli elettori potranno chiedere ai Tribunali competenti la celebrazione di referendum revocatorii dei sindachi, consiglieri communali e deputati che non adempiscano sistematicamente il loro programma elettorale.
3. La preparazione dell’azione giuridica dovrà venire avallata dalle firme di almeno un 25% degli elettori della lista votata.