Articolo 22-Diritto di partecipare agli affari pubblici

1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare agli affari pubblici per mezzo dell’istituzione democratica del voto nelle elezioni, che si terranno con una periodicità massima di tutti i 5 anni.
2. La convocazione di elezioni e di referendum, che saranno liberi e universali, è competenza esclusiva del Parlamento.
3. Tutte le personne che non siano state prive dei loro diritti civili e politici godono del diritto di suffragio attivo e passivo.
4. Tutte le persone, associazioni e fondazioni possono promuovere iniziative legislative popolari. La legge ne determinerà i requisiti e i quorum necessari.
5. Tutti i cittadini hanno diritto inalienabile di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di opportunità.