Articolo 18-Diritto alla libertà sindacale e di sciopero

1. I lavoratori e gli imprenditori godono del diritto di creare organismi che diffendano i loro rispettivi interessi legitimi.
2. Tutti potranno decidere liberamente se vogliono o meno appartenere ad un sindacato e partecipare alle sue attività.
3. I conflitti inerenti ai rapporti di lavoro tra aziende e lavoratori si risolveranno per mezzo della negoziazione e, se necessario, per la mediazione e l’arbitrato.
4. La legge regolerà l’esercizio del diritto di sciopero, senza alcuna altra limitazione che la sua pratica in modo pacifico.