Articolo 17-Diritto di associazione e di riunione

1. Il diritto di creazione di associazioni e di enti è libero. La legge ne regolerà le pratiche e le formalità di iscrizione nelle apposite registrazioni pubbliche. I loro statuti devono avere scopi democratici e legittimi.
2. Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente. Questo diritto potrà venire restrinto soltanto quando la riunione si faccia in luogo pubblico e per comprovati motivi in garanzia della pace cittadina.