Articolo 70-La giustizia

1. La giustizia si amministra in nome del popolo, dai giudici e magistrati membri del Potere Giudiziario.
2. I suoi membri sono soggetti soltanto alla Legge, sono indipendenti e hanno immunità nell’esercizio delle loro funzioni, oltre le responsabilità penali e/o disciplinari in cui possano incorrere.