Articolo 54-Il primo Ministro / La Prima Ministra

1. Deve formare Governo entro trenta giorni naturali dopo le elezioni.
2. La composizione del Consiglio dei Ministri è competenza esclusiva del Capo del Governo.
3. Sostituisce il /la Presidente della Repubblica nei casi di sua assenza all’estero o di malattia temporale.