Articolo 41-Regime elettorale

1. La circonscrizione elettorale è la comarca.
2. La Legge Elettorale determina il numero dei deputati, secondo criterii di proporcionalità e di rappresentazione del territorio e della populazione.
3. Ogni comarca avrà tanti collegi elettorali quanti deputati gli assegni la Legge Elettorale vigente.
4. La legge regolerà i criteri specifici di proporzionalità, allo scopo di evitare che un unico elenco o partito possa raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi.
5. Gli elenchi elettorali saranno aperti e gli elettori potranno votare qualsiasi dei candidati fino al numero massimo predeterminato dalla legge.